Arbitrato bancario finanziario

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Rappresenta un'opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario. L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l'intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica. Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

L'ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti. In ciascun Collegio l'Organo decidente è composto da cinque membri:

  • il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d'Italia;
  • un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
  • un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).

Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza. L'attività di segreteria tecnica per ciascun Collegio è svolta da personale della Banca d'Italia. Le sette segreterie tecniche hanno il compito di:

  • ricevere ed esaminare il ricorso, verificando in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini;
  • ricevere la documentazione fornita dalle parti, compresa quella relativa al reclamo presentato all'intermediario e, ove ne ravvisino l'esigenza, chiedere alle parti ulteriori elementi;
  • se necessario, chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso;
  • curare le comunicazioni alle parti relative alla procedura di ricorso.